IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
VISTO l'articolo 1 della legge 24 marzo 2001, n. 127, recante
delega a Governo per l'emanazione di un testo unico in materia di
trattamento dei dati personali;
VISTO l'articolo 26 della legge 3 febbraio 2003, n 14, recante
disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge
comunitaria 2002);
VISTA la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive
modificazioni;
VISTA la legge 31 dicembre 1996, n. 676, recante delega al Governo
in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali;
VISTA la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione dei dati;
VISTA la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati
personali e alla tutela della sita privata nel settore delle
comunicazioni elettroniche;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 9 maggio 2003;
SENTITO il Garante per la protezione dei dati personali;
ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 giugno 2003;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri, del
Ministro per la funzione pubblica e del Ministro per le politiche
comunitarie, di concerto con i Ministri della giustizia,
dell'economia e delle finanze, degli affari esteri e delle
comunicazioni;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Diritto alla protezione dei dati personali
- 1. Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo
riguardano.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente in materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvata con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al
Governo dell'esercizio della funzione legislativa e
stabilisce che essa non puo' avvenire, se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 24 marzo
2001, n. 127 (Delega al Governo per l'emanazione di un
testo unico in materia di trattamento dei dati personali):
"Art. 1. - 1. I decreti legislativi di cui all'art. 1,
comma 1, lettere b), numeri 2), 3), 4), 5) e 6), c), d),
e), i), l), n) ed o), e all'art. 2 della legge 31 dicembre
1996, n. 676, e successive modificazioni, in materia di
trattamento dei dati personali, sono emanati entro il
31 dicembre 2001, sulla base dei principi e dei criteri
direttivi indicati nella medesima legge.
- 2. I decreti legislativi di cui al comma 1, sono
emanati previo parere delle Commissioni permanenti del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati
competenti per materia. Il parere e' espresso entro trenta
giorni dalla richiesta, indicando specificamente le
eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai
principi e ai criteri direttivi contenuti nella legge di
delegazione.
- 3. Il Governo procede comunque alla emanazione dei
decreti legislativi qualora il parere non sia espresso
entro trenta giorni dalla richiesta.
- 4. Il Governo, al fine di consentire il previo
recepimento della direttiva 2002/58/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al
trattamento dei dati personali, emana, entro diciotto mesi
dallo scadere del termine di cui al comma 1 e previa
acquisizione dei pareri previsti nel comma 2, da esprimersi
entro sessanta giorni dalla richiesta, un testo unico delle
disposizioni in materia di tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e delle
disposizioni connesse, coordinandovi le norme vigenti ed
apportando alle medesime le integrazioni e modificazioni
necessarie al predetto coordinamento o per assicurarne la
migliore attuazione.
- 5. Il Governo procede comunque alla emanazione del
testo unico qualora il parere non sia espresso entro
sessanta giorni dalla richiesta.".
- Si riporta il testo dell'art. 26 della legge
3 febbraio 2003, n. 14, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee .(legge comunitaria
2002):
"Art. 26 (Modifica all'art. l della legge 24 marzo
2001, n. 127). - 1. All'art. 1, comma 4, della legge
24 marzo 2001, n. 127 le parole: "Il Governo emana, entro
dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "Il Governo,
al fine di consentire il previo recepimento della direttiva
2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali,
emana, entro diciotto mesi".".
- La legge 31 dicembre 1996, n. 675, abrogata dal
presente decreto legislativo, recava: "Tutela delle persone
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali".
- La legge 31 dicembre 1996, n. 676. abrogata dal
presente decreto legislativo, recava: "Delega al Governo in
materia di tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali".
- La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 ottobre 1995, reca disposizioni relative
alla tutela delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione dei dati.
- La direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 luglio 2002, reca disposizioni relative
al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita
privata nel settore delle comunicazioni elettroniche.
DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n. 196
Codice in materia di protezione dei dati personali. (GU Serie Generale n.174 del 29-07-2003 - Suppl. Ordinario n. 123)
note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-2004, ad eccezione delle disposizioni di cui agli artt. 156, 176, commi 3, 4 ,5 e 6, e 182 che entrano in vigore il 30/7/2003; dalla medesima data si osservano altresi' i termini in materia di ricorsi di cui agli artt. 149, comma 8, e 150, comma 2.
D.Lgs. 196/2003
link alla pagina relativa al D.Lgs. 196/2003 della gazzetta ufficiale